Descrizione
Il Ministero dellInterno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con circolare qui inviata, ha evidenziato la necessità, alla luce dell’intensificazione del fenomeno delle cc.dd “locazioni brevi”’, di attuare stringenti misure finalizzate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose e/o legate ad organizzazioni criminali o terroristiche.
In tale contesto, sono state esaminate le criticità connesse alla invalsa procedura di “identificazione da remoto” degli ospiti delle strutture ricettive a breve termine mediante trasmissione informatica delle copie dei documenti e accesso negli alloggi con codice di apertura automatizzata, ovvero tramite installazione di key boxes all’ingresso.
In particolare, si pone il problema se tale modalita di ricezione della clientela, che scavalca la fase dell'identificazione personale degli ospiti al momento dell’accesso alla struttura e non garantisce la verifica della corrispondenza del documento al suo portatore, soddisfi i requisiti dell’art. 109 T.U.L.P.S..
Al riguardo, si osserva che l’art. 109 del T.U.L.P.S. stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive possono dare alloggio esclusivamente a persone munite di un documento idoneo ad attestarne lidentita e che, nelle 24 ore successive all’arrivo — e comunque entro le sei ore successive all’arrivo in caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore,- gli stessi gestori comunichino alle Questure territorialmente competenti le generalita delle persone effettivamente alloggiate.
Per effetto dell’art. 19-bis del decreto Legge 4 ottobre 2018 n. 113, convertito nella legge n. 132 del 2018, gli obblighi previsti dal menzionato articolo 109 del T.U.L.P.S. si applicano anche ai locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a 30 giorni.
Il combinato disposto delle norme in parola persegue la finalità generale di tutela della sicurezza pubblica, essendo volta a consentire all’Autorita di Pubblica Sicurezza di avere conoscenza aggiornata degli alloggiati, evitando, in tal modo, che persone pregiudicate, sospette o ricercate possano nascondersi in esercizi alberghieri e altre strutture ricettive.
In tal senso, peraltro, si ¢ espressa la Corte Costituzionale, con sentenza n. 262/2005, che, nell'affermare la legittimita costituzionale dell’art. 109 del T.U.L.P.S., ha precisato che “l’obbligo di comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, imposto dall’art. 109, comma terzo, investe una modalita di svolgimento di tale attivita d’impresa che si correla, con immediatezza, a specifiche esigenze di sicurezza pubblica, giacché il predetto obbligo è volto a consentire all’autorita di polizia la più rapida cognizione dei nominativi degli ospiti dell’albergo, al fine di garantire, appunto, la sicurezza pubblica nell’ambito dei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 del TU.L.P.S..”
In relazione alla finalita sopra descritta, appare con chiarezza che la gestione automatizzata del check-in e dell'ingresso nella struttura, senza identificazione de visu degli ospiti, si configuri quale procedura che rischia di disattendere la ratio della previsione normativa, non potendosi escludere che, dopo linvio dei documenti in via informatica, la struttura possa essere occupata da uno o piu soggetti le cui generalita restano ignote alla Questura competente, comportando un potenziale pericolo per la sicurezza della collettività.
In tal senso, in definitiva, si ritiene di poter affermare che eventuali procedure di check-in “da remoto” non possano ritenersi satisfattive degli adempimenti di cui all’art. 109 del T.U.L.P.S., cui sono tenuti i gestori di strutture ricettive.
Pertanto, si conferma che i gestori di strutture ricettive sono tenuti a verificare l’identità degli ospiti, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalita indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 7 gennaio 2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”, come modificato dal decreto del Ministro dell'Interno in data 16 settembre 2021.
Analogamente, peraltro, si ritiene di dover disporre in ordine alla necessita di registrare sul portale Alloggiati web i dati delle persone con le quali si effettua lo scambio di casa sulla piattaforma HomeExchange.
Al riguardo, si osserva che il sito HomeExchange consiste in una piattaforma esposta su Web a cui € possibile iscriversi al fine di effettuare lo scambio reciproco di abitazioni o appartamenti per un dato periodo di tempo, in modo da garantire a ciascuna parte, a titolo gratuito, di visitare il Paese o la citta dell’altra parte “contrattuale”.
Vista la finalita della norma in argomento, come sopra descritta, appare con chiarezza che anche lipotesi relativa allo scambio di casa con persone, cittadine italiane o straniere, senza linserimento dei relativi dati nel portale Alloggiati web, disattenderebbe la ratio delle previsioni normative, non potendosi escludere che liscrizione alla piattaforma HomeExchange avvenga mediante l'inserimento di dati di fantasia, proprio al fine di aggirare le prescrizioni normative ed occupare un alloggio in modo ignoto alla Questura competente, con il pericolo di potenziali ricadute sulla sicurezza della collettività.
Pertanto, si conferma l’obbligo posto a carico anche di chi effettua tale tipo di permuta, di verificare lidentita degli ospiti, comunicandola alla Questura secondo le modalita indicate nel Decreto del Ministro dellInterno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’Interno in data 16 settembre 2021.
In caso di cittadini stranieri, l’art. 7 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che “chiunque a qualsiasi titolo dà alloggio ovvero ospita uno straniero, o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’Autorita locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalita del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”.
Pertanto, in caso di cittadini stranieri, l’inserimento dei dati nel portale Alloggiati Web vale anche ai fini dell’'adempimento del citato obbligo.
Infine, considerazioni di eguale portata debbono essere recapitate con riferimento ai cc.dd. “Marina resort”, ovvero strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti, allinterno di unità navali da diporto ormeggiate in uno specchio d’acqua appositamente attrezzato in idonee strutture dedicate alla nautica.
Tali strutture, infatti, ai sensi del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti de 13 ottobre 2014, ricalcano totalmente quelle caratteristiche che le pongono nell’alveo di applicabilita dell’art. 109 T.U.L.P.S., quali l'esercizio di alloggiamento di persone “anche a breve termine” ed anche in strutture non convenzionali”.
In conclusione, in un momento storico delicato a livello internazionale, caratterizzato da eventi che a vario titolo impongono un elevato livello di allerta, si conferma l'obbligo posto a carico dei gestori di strutture ricettive di ogni genere o tipologia — come ratio sottesa all’art. 109 del T.U.L.P.S. - di verificare lidentita degli ospiti mediante verifica de visu della corrispondenza tra persone alloggiate e documenti forniti, comunicandola alla Questura territorialmente competente secondo le modalita indicate dal Decreto del Ministro dellInterno in data 7 gennaio 2013, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno del 16 settembre 2021.
Quanto sopra si rappresenta, per aderire ad analoga richiesta del Ministero dell’Interno, per gli adempimenti di competenza.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
Il Prefetto
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Ultimo aggiornamento: 5 dicembre 2024, 13:28